Lavoro a progetto a Milano

di | 16 Dicembre 2010

Il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) è un contratto regolato dal D.Lgs 276/03.

Se si sta cercando lavoro a Milano il collaboratore a progetto deve sapere che la sua figura professionale non è quella di un lavoratore dipendente ma autonomo e la sua attività deve consistere nell’esecuzione di un progetto o programma di lavoro o fasi di esso, che deve gestire in autonomia senza sottostare al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Così il collaboratore deve operare all’interno del ciclo produttivo e dell’organizzazione aziendale, e anche di coordinare la propria attività ai tempi di lavoro e alle necessità dal committente, come stabilito da una circolare ministeriale.

La forma del contratto a progetto deve essere scritta e deve indicare:

  • la durata determinata o determinabile del progetto;
  • il progetto o programma di lavoro o fasi di esso;
  • la retribuzione, i tempi e le modalità del pagamento e dei rimborsi spese dovuti al lavoratore;
  • le modalità del coordinamento con il committente;
  • le misure di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore a progetto.

Nel contratto a progetto si fa riferimento ad un’attività identificabile e collegata a un risultato, quindi ad un progetto. Il programma di lavoro, a differenza del progetto, non deve necessariamente essere collegato a un risultato finale e può riguardare un obiettivo anche parziale all’interno di un programma di lavoro o del ciclo produttivo. Senza il progetto o programma il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dal momento della sua costituzione.

La legge non prevede una durata massima del rapporto di lavoro a progetto, che può essere determinata o determinabile in funzione alle caratteristiche del progetto o dell’interesse del datore di lavoro a continuarlo.

I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto, quindi ad un lavoratore possono essere stipulati più contratti a progetto consecutivi.

Il rapporto di lavoro si sospende durante la gravidanza e in caso di infortunio o malattia che è completamente a carico del lavoratore.