In alternativa al rilascio ed in generale al possesso del passaporto, un cittadino straniero in Italia può chiedere il rilascio di un documento che è equipollente e che, tra l’altro, gli può permettere di poter circolare liberamente pure all’interno dell’Area Schengen.
Si tratta, nello specifico, del cosiddetto titolo di viaggio per stranieri che, in particolare, può essere rilasciato in Italia dalla Questura quando il cittadino è impossibilitato a chiedere e ad ottenere il passaporto da parte delle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Ma questo deve avvenire sempre per ragioni che comunque devono essere fondate ed anche documentate.
Titolo di viaggio per stranieri, ecco cosa dice la legge italiana
A livello normativo, in particolare, nel nostro Paese il titolo di viaggio per stranieri viene concesso e viene rilasciato ai sensi del comma 2 dell’articolo numero 24 del decreto legislativo numero 251 del 2007. La legge italiana, infatti, fissa, dispone e stabilisce quelle che sono, per i cittadini di Paesi che non sono appartenenti all’Unione Europea, o che sono apolidi, le norme sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Nel dettaglio, il titolare di protezione sussidiaria può così chiedere in Italia, recandosi presso la Questura che è competente per territorio, il titolo di viaggio per stranieri. E lo stesso vale, inoltre, pure per tutti quei cittadini stranieri che in Italia, presso l’ambasciata o presso il consolato del Paese di appartenenza che è presente in Italia, non possono chiedere e quindi ottenere e farsi rilasciare il passaporto.
Quali documenti bisogna presentare per ottenere il titolo di viaggio per stranieri
In tal caso il cittadino straniero, al fine di poter chiedere ed ottenere dalla Questura il titolo di viaggio, deve essere in possesso di documentazione che sia idonea e che attesti tale impossibilità. Oltre a questo documento, il cittadino deve presentarsi in Questura, tra l’altro, con 2 fototessera, con il certificato della residenza attuale e con la copia del permesso di soggiorno.
In più, ci sono dei costi da sostenere, ai fini del rilascio del titolo di viaggio per stranieri, che sono rappresentati attualmente dal versamento di euro 42,22, al Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Tesoro, con il bollettino che è intestato ad uno specifico numero di conto corrente. Nonché il pagamento della tassa di concessione governativa che è attualmente pari a 73,50 euro. Così come la Questura chiederà pure la copia del provvedimento di riconoscimento dello status da parte della Commissione Territoriale.
Il rifiuto o il ritiro del titolo di viaggio per stranieri, ecco quando
Per il cittadino straniero, presentarsi in Questura con tutta la documentazione necessaria potrebbe però non bastare per chiedere e per ottenere il rilascio del titolo di viaggio. La Questura, infatti, può anche respingere la domanda nel caso in cui dovessero sorgere, da controlli e da verifiche incrociate, dei ragionevoli dubbi sull’identità del titolare della protezione sussidiaria. Sulla base di questi controlli, inoltre, il titolo di viaggio al cittadino straniero, che è stato precedentemente rilasciato, può essere anche ritirato.